Concessione di bonus economici

(urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art6)
  • Servizio non attivo
Procedimento di concessione di bonus economici

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini, i nuclei familiari, associazioni o imprese che rientrano nei requisiti previsti dalle diverse misure attive nel Comune.

Da questo servizio è possibile procedere, a seguito della pubblicazione e dell'apertura del relativo bando, con la presentazione della domanda di concessione di un contributo economico individuale riguardante i diversi avvisi. 

Nel caso in cui non siano presenti avvisi attivi, non è possibile presentare alcuna domanda.

Per ulteriori dettagli in merito ai beneficiari si prega di fare riferimento agli avvisi pubblicati sul sito comunale e alle informazioni riportate nella sottostante sezione "Descrizione".

Descrizione

Si riportano di seguito le informazioni riguardanti l'ultimo bando attivo: Aree Marginali 2022.

I beneficiari sono le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Farindola.

Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità individuati dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale e riportati di seguito: 

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impegnandosi ad avviare l’attività entro i termini indicati nella comunicazione di ammissibilità.


b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;


c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
iii. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;


d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;


e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;


f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

 

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:
a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica.
b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE.
c) PROGRAMMI INFORMATICI.
d) SERVIZI DI CONSULENZA. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;
e) POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;


Sono in ogni caso escluse:
a) le spese per l’acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
c) i lavori in economia;
d) l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
e) gli interessi passivi;
f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un
regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
j) l’avviamento;
k) beni acquistati con permute e contributi in natura;
l)mezzi targati.


Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Una volta ricevuta la domanda, il Comune decide se erogare il contributo solo dopo una valutazione sulla situazione di precarietà ed emergenza del nucleo familiare.

Domanda di erogazione di bonus economici
Copia del documento d'identità

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.

Tempi e scadenze

Attenzione: l'invio è consentito solo in un determinato intervallo temporale. La documentazione può essere inviata:

  • entro il 16/09/2024 - 23:59

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Assistenza sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 17/09/2024 09:46.09